(fonte: Apogeonline)
Habemus Agenda (quasi)
di Simone Aliprandi
È ora di chiudere le discussioni su che cosa significhi apertura di dati e formati all’interno della Pubblica Amministrazione.
Precisamente giovedì 18 ottobre il Presidente Napolitano ha promulgato il testo definitivo del decreto legge comunemente chiamato Crescita 2.0con il quale vengono attuate le riforme della cosiddetta Agenda digitale.
Questo fondamentale e tanto atteso provvedimento tocca davvero molti ambiti della legislazione italiana in materia di innovazione e digitalizzazione del paese (identità digitale, dati aperti, trasporti, istruzione, sanità digitale, digital divide, moneta elettronica, giustizia digitale, ricerca, smart community, startup innovative, nuove infrastrutture…) e porta succulente novità (tra cui – udite udite! – la previsione di specifiche sanzioni per i funzionari della Pubblica Amministrazione che non rispettano i criteri già stabiliti sette anni fa dal CAD, Codice dell’amministrazione digitale). In un’ottica di sintesi, desidero segnalare le non poche novità in materia di openness.
La più vistosa è relativa ad una ulteriore modifica dell’articolo 68 del CAD (oltre a quella recente di cui abbiamo già parlato): viene infatti modificato il testo del comma 3 rendendo più precisa e opportuna la definizione di formato aperto (quella precedente era infatti troppo generica e lasciava spazio a troppe interpretazioni strumentali); ma soprattutto viene cristallizzata una definizione legislativa di dati aperti:
sono dati di tipo aperto i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti […], sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione […].
Altro passo interessante del decreto è quello che interviene sull’articolo 52 del CAD e sancisce il principio per cui i dati e i documenti pubblicati con qualsiasi modalità dalle pubbliche amministrazioni senza l’espressa adozione di una licenza d’uso vengono considerati alla stregua di dati di tipo aperto. Nella sezione dedicata alle comunità intelligenti vi sono inoltre vari riferimenti al già noto concetto di riuso di sistemi e applicazioni, che ne esce ulteriormente chiarito e rafforzato.
Bisogna infine rilevare in tutto il provvedimento una spiccata attenzione per l’aspetto (a me molto caro) dell’interoperabilità e degli standard aperti, che sembra ormai essere entrato pienamente nelle corde del legislatore italiano.
E ora? Non è finita! Il decreto sarà vigente per sessanta giorni, periodo entro il quale il Parlamento dovrà convertirlo in legge ordinaria; dunque c’è ancora la possibilità che vengano effettuati emendamenti. A tal fine è stato aperto un apposito wiki sul sito degli Stati generali dell’innovazione, in cui tutti possono scrivere commenti e avanzare proposte; il tutto verrà poi sottoposto all’attenzione di alcuni parlamentari impegnati in tal senso.
Io ho già in mente che cosa proporre: un comma che riformi l’articolo 5 della legge 633 del 1941 e finalmente eviti confusione sulla titolarità di diritti di privativa su tutti gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, in qualsiasi forma essi compaiano.
Il testo di questo articolo è sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.